Le procedure per immatricolare in Italia e iscrivere al PRA un veicolo proveniente dall’estero si distinguono a seconda che si tratti di veicolo importato da un Paese UE o extraeuropeo e se è un veicolo nuovo oppure usato.
Cosa occorre nel caso di un veicolo usato
I costi per l’immatricolazione variano in proporzione ai kilowatt del veicolo, mentre per quanto riguarda le tempistiche, per la traduzione occorrono circa 3-4 giorni, mentre il processo amministrativo in motorizzazione richiede minimo una settimana.
Una volta acquisita la documentazione necessaria si procede alla presentazione della pratica e, se il veicolo non deve essere sottoposto a revisione (nel caso fosse scaduta) o a collaudo si ottiene la targa italiana.
Cosa occorre nel caso di un veicolo nuovo
È importante ricordare che l’immissione in circolazione di veicoli provenienti dall’estero è subordinata ad un preventivo controllo della documentazione e avviene in via amministrativa per i veicoli provenienti dai paesi della UE e appartenenti alla categoria internazionale “M1” o “L”, in regola con la prescritta revisione.
Assolvimento degli obblighi IVA
I veicoli da considerarsi “nuovi“, immatricolati o no, sono soggetti all’assolvimento dell’IVA.
I veicoli sono considerati nuovi se ricorre una delle seguenti condizioni:
Al contrario, i veicoli sono considerati usati se hanno percorso oltre 6000 km e sono stati ceduti dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione.
Un veicolo nuovo, immatricolato in un Paese dell’Unione Europea, è sempre soggetto all’IVA nel paese di destinazione.
Per quanto riguarda la documentazione fiscale da produrre a corredo dell’istanza di immatricolazione, occorre distinguere tra due possibili situazioni:
a) Acquisti intracomunitari di veicoli nuovi o usati (motoveicoli, autoveicoli e loro rimorchi), provenienti da Stati della UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo, attraverso soggetti operanti, cioè importatori soggetti a IVA
b) Acquisti intracomunitari di veicoli nuovi o usati effettuati direttamente da importatori non soggetti a IVA, ossia soggetti privati o società che hanno scopi diversi dall’importazione o commercializzazione dei veicoli.
Nel primo caso (a) gli importatori comunicano per via telematica i dati relativi al veicolo oggetto di acquisto intracomunitario. In questo modo, il richiedente non deve presentare alcuna documentazione fiscale, nemmeno sotto forma di autocertificazione, dal momento che è sufficiente la verifica del sistema informativo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
Per i veicoli acquistati da importatori non soggetti a IVA (caso b) il richiedente l’immatricolazione dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante, che include la seguente documentazione:
Denominazione e codice fiscale o partita IVA dell’operatore (estero) dal quale il proprietario ha acquistato il veicolo
Numero di telaio, fabbrica e tipo del veicolo
Targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo)ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’importatore non soggetto IVA
L’importatore, a propria volta, deve presentare:
– codice fiscale
– avvenuto assolvimento degli obblighi IVA mediante versamento con modello F24 (tale dichiarazione è dovuta anche nel caso in cui l’interessato non abbia effettuato alcun versamento IVA perché non dovuta)
– numero di telaio, fabbrica e tipo del veicolo
– targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo)
– numero e data della fattura dell’acquisto intracomunitario o data dell’acquisto se il cedente estero non è un soggetto IVA
– numero di chilometri percorsi dal veicolo (se superiore o inferiore ai 6.000)